A chi è rivolto
A coloro che sono già in possesso di un titolo edilizio e necessità di prorogare il termine per l'inizio o per la fine dei lavori
Descrizione
- Permessi a costruire
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei lavori. II termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell'interessato. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, oppure quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata. - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA per la parte non ultimata, per cui non è prevista richiesta di proroga
Per i titoli edilizi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2024 (Permessi di costruire e SCIA) è possibile usufruire della proroga di complessivi 36 mesi, così come disciplinato dal Decreto Legge 21/2022.
La presente vale anche per le autorizzazioni paesaggistiche.
Come fare
La richiesta di proroga o la comunicazione ai sensi del DL 21/2022 deve essere presentata tramite il Portale dell'Edilizia , sezione Istanze edilizie..
Se l'istanza è relativa a un intervento produttivo, l'istanza deve eseere presentata tramite Portale STAR.
Le istanze trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) saranno dichiarate irricevibili.
Cosa serve
Per accedere al portale occorre l'identità digitale (SPID, CIE o CNS).
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
Cosa si ottiene
Se il procedimento si conclude positivamente, si ottiene la proroga del titolo edilizio.
Tempi e scadenze
In caso di richiesta di proroga la durata massima del procedimento amministrativo è di 30 giorni.
Quanto costa
La richiesta di proroga o la comunicazione ai sensi del DL 21/2022 non ha costi.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Regolamento Edilizio Unificato (art. 25)
- Legge Regionale 65/2014 - Norme per il governo del territorio
- Decreto Legge 76/2020
- Decreto Legge 21/2022
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
