Accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona
Dettagli
A chi è rivolto
Ai soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo e gli operatori individuali (badanti), che intendono accreditarsi per fornire servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona e che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale, definiti con regolamento 86/r del 2020 e delibera della Giunta Regionale n.245/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro in Italia, secondo le vigenti normative.
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati dagli operatori individuali (badanti) i requisiti richiesti sono specificati nella delibera della Giunta Regionale n. 245/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Essi fanno riferimento a formazione ed esperienze in campo assistenziale: l’operatore è in possesso di un attestato di formazione in campo assistenziale o è in grado di dimostrare una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno tre mesi o è attualmente in possesso di un rapporto di lavoro in campo assistenziale regolarmente iscritto all’Inps.
Per i servizi erogati da enti/organismi si rinvia al regolamento 86/r del 2020 e alla delibera della Giunta Regionale n. 245/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l’assistenza domiciliare i requisiti richiesti fanno riferimento a:
- elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
- modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.
Per gli altri servizi alla persona i requisiti richiesti fanno riferimento a:
- elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;
- elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;
- modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
Descrizione
Erogazione, da parte di soggetti istituzionalmente accreditati, del servizio di assistenza domiciliare e di altri servizi alla persona volti a garantire il sostegno all’autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.
L’accreditamento consiste nel riconoscimento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale e attribuisce l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti.
La legge regionale 82/2009 stabilisce che l’accreditamento è condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali tra soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato, compatibilmente con le risorse disponibili. E’ pertanto necessario che il badante, o colui che fornisce il servizio alla persona, sia accreditato se si riceve un contributo pubblico (come ad esempio nel caso dell’attivazione del progetto regionale Pronto Badante).
Come fare
Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa.
Per gli enti/organismi codice attività 88.10R.
Per gli operatori individuali (badanti) codice attività 88.11R.
Cosa serve
Per la presentazione delle pratiche è necessario disporre di firma digitale. Si può conferire ad altri, attraverso una procura speciale, la sottoscrizione digitale e/o la presentazione telematica della pratica.
Per l’accreditamento presentare apposita istanza avvalendosi della modulistica proposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività sopra indicato, in cui si attesta, con dichiarazione sostitutiva sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti necessari.
L’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante dell’ente o dell’organismo che deve avere la sede operativa nel Comune di Sesto Fiorentino.
Gli operatori individuali (badanti) devono essere domiciliati nel comune di Sesto Fiorentino.
Per le variazioni:
- gli enti/organismi comunicano la conclusione del servizio, la variazione del legale rappresentate o della sede operativa attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa, codice attività 88.10R.
- gli operatori individuali (badanti) comunicano le variazioni dei dati di contatto (telefono cellulare/ email) attraverso Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa, codice attività codice attività 88.11R.
L’autovalutazione per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti è prevista solo per gli enti/organismi e si effettua obbligatoriamente a pena di decadenza dall’accreditamento trasmettendo la documentazione di Autovalutazione attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa.
Cosa si ottiene
L’accreditamento istituzionale.
Tempi e scadenze
Previa verifica della regolarità formale dell’istanza presentata, viene trasmessa una ricevuta di avvenuta presentazione con contestuale attestazione di accreditamento che decorre dalla data di deposito o a far data dalla presentazione della documentazione necessaria ove la legge non consenta la presentazione di dichiarazione sostitutiva (art. 3 d.p.r.445/2000).
La comunicazione di variazione del legale rappresentante deve essere effettuata entro un termine non superiore a sessanta giorni.
L’autovalutazione per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti è effettuata sulla base degli indicatori previsti con delibera di Giunta Regionale n.245/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. L’autovalutazione deve essere trasmessa, a pena di decadenza dall’accreditamento, entro un anno dalla data di accreditamento, e successivamente con periodicità annuale. La decadenza è automatica.
Quanto costa
I costi sono indicati nella scheda Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP.
Oltre ai diritti di segreteria è dovuta l’imposta di bollo (n. 2 marche da bollo una per l’istanza di accreditamento, l’altra per l’accreditamento). Le modalità per assolvere al pagamento del bollo sono indicate nella scheda summenzionata.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona, disciplinati dalla l.r. 82/2009, sono:
- assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio assistenziale
- assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio sanitaria per non autosufficienti
- assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio educativa
- assistenza domiciliare erogata da operatore individuale (badante)
- altri servizi alla persona (es: Unità di strada, Telesoccorso e/o teleassistenza, Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Servizio di prossimità per il supporto alla domiciliarità, Trasporto sociale, ecc).
L’accreditamento è obbligatorio:
- per i soggetti pubblici
- quando la famiglia riceve un contributo pubblico (per es.: progetto regionale Pronto Badante).
L’accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e non ha scadenza.
L’accreditamento decade automaticamente qualora non venga trasmessa con periodicità annuale la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti a cui sono tenuti gli enti/organismi accreditati.
L’accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della “vita indipendente” ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l’assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.
Il Comune istituisce l’elenco degli erogatori dei servizi accreditati, consultabile nella sezione allegati sottoriportata.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- Legge regionale 28 dicembre 2009 n..82. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale integrato
- Regolamento 11 agosto 2020 n.86/R Regolamento di attuazione della l.r.82/2009 in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale integrato
- Art.3 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Art. 47 Legge regionale 23 luglio 2009 n.40 norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 15/03/2021 e successive modifiche ed integrazioni
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1031 del 12/09/2022
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 937/2023
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.lgs. 104/2010. In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
