Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Locazioni imprenditoriali turistiche e abitative brevi

Servizio attivo

Dettagli

Locazioni imprenditoriali turistiche e locazioni imprenditoriali abitative brevi (non superiori a trenta giorni)

A chi è rivolto

A coloro che intendono dare in locazione in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o per una durata non superiore ai trenta giorni (locazioni brevi).
Occorre l’assenza cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal d.lgs.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Descrizione

Attività imprenditoriale, svolta direttamente o tramite intermediario, di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o per una durata non superiore ai trenta giorni (locazioni brevi), senza fornitura di servizi accessori o complementari tipici delle strutture ricettive.
La locazione non superiore a trenta giorni, che sia o meno per finalità turistiche, di più di quattro unità immobiliari per periodo di imposta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Come fare

Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa. Codice attività 55.90.40R.

Cosa serve

L’attività va esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia. Gli immobili devono avere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti in essi installati ai sensi della normativa vigente. 
Le unità immobiliari devono, inoltre, essere dotate di:

  • dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio
  • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili come meglio indicato all’art.13 comma 7 l.n.145/2023
  • un codice identificativo (CIN – codice identificativo nazionale) da esporre all’esterno dello stabile in cui è collocata l’unità immobiliare e da indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il codice CIN è assegnato dal Ministero del Turismo tramite apposita procedura automatizzata.

Occorre disporre delle credenziali rilasciate dalla Questura per assolvere all’obbligo di notifica dell'arrivo dell'ospite ai fini di pubblica sicurezza tramite il portale web Servizio Alloggiati per non incorrere in sanzioni penali.

Occorre registrarsi nel portarle messo a disposizione dal Comune per assolvere all’obbligo del pagamento dell’imposta di soggiorno

Per l'avvio dell’attività occorre quindi:

  • trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di locazione turistica/ breve a carattere imprenditoriale utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività Codice attività 55.90.40R
  • trasmettere in allegato alla SCIA una planimetria descrittiva dei locali (con indicazione delle dimensioni e funzione dei vani/servizi igienici)
  • esporre ed indicare il CIN da richiedere tramite la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma (maggiori informazioni sul sito del Ministero del Turismo, anche consultando le FAQ)
  • registrarsi sul Portale Alloggiati della Questura. Le informazioni per l’attivazione del servizio si trovano sul sito web della polizia di stato
  • registrarsi nel portarle messo a disposizione dal Comune per assolvere all’obbligo del pagamento dell’imposta di soggiorno. Le informazioni in merito si trovano nella scheda relativa all’imposta di soggiorno direttamente accessibile dalla sezione schede collegate sotto riportata.

Per le variazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio occorre trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la variazione dell’attività di locazione turistica/ breve a carattere imprenditoriale utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività Codice attività 55.90.40R

Per altre variazioni dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA occorre trasmettere la Comunicazione di variazione dell’attività di locazione turistica/ breve a carattere imprenditoriale utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività Codice attività 55.90.40R.

Per la cessazione dell’attività occorre trasmettere la Comunicazione di cessazione dell’attività di locazione turistica/ breve a carattere imprenditoriale utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività Codice attività 55.90.40R.

Per la sospensione dell’attività occorre trasmettere la Comunicazione di sospensione dell’attività di locazione turistica/ breve a carattere imprenditoriale utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività Codice attività 55.90.40R.

Cosa si ottiene

Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare.

Tempi e scadenze

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente. 
Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi. 
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
La SCIA per ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio deve essere presentata entro quindici giorni dal suo verificarsi.
La comunicazione per ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA deve essere presentata entro quindici giorni dal suo verificarsi.
La comunicazione di sospensione dell’attività deve essere presentata entro quindici giorni dal suo verificarsi.
La comunicazione di cessazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Quanto costa

I costi sono indicati nella scheda Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP.
Oltre ai diritti di segreteria deve essere versata l’imposta di soggiorno. Tutte le informazioni in merito sono disponibili nella scheda relativa direttamente accessibile dalla sezione schede collegate sotto riportata.

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Non costituisce locazione turistica l’offerta di alloggi a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato.

Le locazioni turistiche sono soggette a questa disciplina anche se di durata superiore ai trenta giorni. In tal caso, però, come si legge nelle faq del Ministero del Turismo relative al CIN la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione. Pertanto, il locatore non è tenuto a effettuare tale comunicazione autonomamente.

La Scia attesta l’esistenza dei requisiti soggettivi, di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia. Essa comprende le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio, nonché all’attività di locazione.

Non è consentito fornire i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive (ad es: servizio di prima colazione; cambio biancheria o servizio di pulizia o riassetto durante il soggiorno).

Se l’immobile è locato per finalità turistiche è obbligatorio registrare giornalmente e comunicare, mediante apposita procedura telematica, i dati necessari alle rilevazioni statistiche e regionali sul fenomeno del turismo
La comunicazione dei dati è obbligatoria anche in assenza di movimento, e va effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istat e della Città metropolitana di Firenze.

Al Ministero del turismo è affidata la gestione della Banca dati Nazionale delle strutture ricettive (BDSR)

L’esposizione del codice identificativo (CIN – codice identificativo nazionale) deve avvenire nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.

Per tutto ciò che attiene all’insegna di esercizio si rinvia all’apposita scheda installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

  • L.R.n.61 del 31 dicembre 2024 Testo unico del turismo come modificata dalla l.r.7 del 17 gennaio 2025
  • Art. 47 L.R.28 del 06 giugno 2025 legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2025
  • Art. 13 ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) d.l. 18 ottobre 2023 n.145 convertito, con modificazioni, dalla L. 15/12/ 2023, n. 191
  • Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi) d.l.n.50 del 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, in l.n.96/2017
  • Art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
  • Art.109 R.D.773/1931 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
  • Art. 19 bis d.l.113/2018 convertito con modificazioni in l.n.132/2018
  • D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.

Ultimo aggiornamento:

13/10/2025, 11:20