Vendita e/o Somministrazione di alcolici in esercizi in sede fissa
Dettagli
E’ ricompresa sia l’attività di vendita in senso stretto che la somministrazione di prodotti alcolici.
A chi è rivolto
A chi intende vender alcolici soggetti ad accise in esercizi di vendita che abbiano sede fissa o operino in forma permanente o comunque stagionale come meglio specificato nell’art. 29 d.lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise). Ad esempio per la vendita in bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub ed altri esercizi di somministrazione, alberghi, locande ed altre attività ricettive che somministrano bevande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare (esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita sia al dettaglio che all’ingrosso).
Descrizione
Vendita di bevande alcoliche sottoposte al regime fiscale dell’accise, prodotti meglio definiti nel Testo unico delle accise (d.lgs.504/1995), svolta da esercizi di vendita che abbiano sede fissa o operino in forma permanente o comunque stagionale.
E’ ricompresa sia l’attività di vendita in senso stretto che la somministrazione di prodotti alcolici.
Come fare
Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica attualmente disponibile: modello per la denuncia per la vendita alcolici (endoprocedimento ADM1) da compilare come di seguito indicato.
Quanto sopra relativamente alla vendita o somministrazione di alcolici; per l’avvio dell’attività in cui si esercita la vendita o la somministrazione vedere la scheda relativa all’attività esercitata (ad es: commercio al dettaglio in esercizio di vicinato nel settore alimentare).
Cosa serve
Oltre al possesso dei requisiti specifici richiesti per l’attività nel cui ambito si procede alla vendita di alcolici, per poter vendere quest’ultimi occorre non essere stati condannati per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
Dal 01 gennaio 2026 è abolita la licenza fiscale (UTIF) per la somministrazione o vendita al dettaglio di alcolici, pertanto l’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Nelle more dell’emanazione della modulistica da parte dell’Agenzia delle Dogane si utilizzerà il modello attualmente disponibile: l’endoprocedimento ADM1 denuncia per la vendita di alcolici senza apporre il bollo e senza compilare le parti relative alla licenza fiscale.
Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dal SUAP all’Ufficio delle Dogane.
L’obbligo della licenza fiscale e della denuncia di esercizio permane solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato Membro bevande alcoliche soggette ad accisa o commercializzare nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato Membro ex artt. 9 bis e 10 del Testo unico delle accise.
Per l’avvio, pertanto, è possibile trasmettere in un unico invio la documentazione sopra detta, unitamente a quella presentata per l’avvio dell’attività in cui si vendono o somministrano alcolici, o successivamente se la vendita di alcolici ha inizio dopo, fermo restando che, nelle sole ipotesi in cui sussiste ancora l’obbligo della licenza fiscale, non è possibile la vendita senza averla prima ottenuta.
Lo stesso vale nel caso di variazioni, subingresso o affidamento di reparto come proposto dalla modulistica STAR.
Nei soli casi in cui sussiste ancora l’obbligo della licenza fiscale se si cessa l’attività va altresì restituita all’Agenzia delle dogane la licenza di esercizio, qualora atto in origine cartaceo.
Cosa si ottiene
Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare.
Tempi e scadenze
Occorre sempre rispettare la tempistica dettata per ogni singola attività svolta, per la quale si rinvia alla scheda relativa (es commercio al dettaglio in esercizio di vicinato nel settore alimentare).
Per le ipotesi in cui è ancora necessaria la licenza fiscale di esercizio l’attività non può iniziare prima del suo rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio.
La comunicazione per la vendita di alcolici presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art.29 comma 2 bis Testo unico delle Accise) e viene trasmessa da parte del SUAP all’Agenzia delle dogane. Essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Quanto costa
I costi sono indicati nella scheda Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP.
Nel caso in cui si presenti domanda di licenza fiscale di esercizio occorre assolvere al pagamento dell’imposta di bollo. Le modalità sono indicate nella predetta scheda. Sono necessarie due marche da bollo una per l’istanza e l’altra per il provvedimento.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Nei casi in cui permane la licenza fiscale essa è valida fino a revoca.
La vendita di alcolici può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico; ulteriori limiti e divieti possono derivare da altre norme specifiche ad esempio dalla l.n.125/2001 o art. 5 l.n.287/1991.
La vendita o somministrazione di bevande alcoliche a minori è sanzionata.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.lgs.504/199 come modificato dal D.lgs.43/2025 artt. 29 e 63
- D.Lgs. 222/2016 e relativa tabella A in particolare punto 29 come modificata dal D.lgs.43/2025
- Legge 125/2001 in particolare artt.14, 14bis, 14 ter e 15
- Legge 287/1991 art.5 co.2
- Art. 689 codice penale
- Legge Regionale n.62 del 23/11/2018 (Codice del Commercio) artt.14 co.3; art. 48 co.6, art.54 co.4; art.74 co.4
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
