Noleggio senza conducente
Dettagli
A chi è rivolto
A chi intende avviare, subentrare, variare, cessare nell’attività di noleggio senza conducente ed abbia anche e soltanto la sede legale oppure un’articolazione commerciale dell’attività, o entrambe, nel Comune di Sesto Fiorentino.
Occorre, inoltre, essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legge: assenza di cause ostative di cui all’art. 11 del TULPS Regio Decreto 773/1931 e di cui all’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Descrizione
Il contratto di locazione prevede unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente. Fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio (locazione senza conducente) solo quelli indicati dall’art.84 del Codice della Strada, immatricolati per l’uso specifico.
Come fare
Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa, selezionando l’endoprocedimento di riferimento, avendo cura di allegare la modulistica comunale corredata dalla documentazione richiesta.
Codice attività 77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri; 77.12 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti; 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri; 77.21.01 - Noleggio di biciclette.
La modulistica comunale è scaricabile da STAR selezionando endoprocedimenti locali e dalla sezione “Documenti”.
Cosa serve
Veicoli da noleggiare: fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio solo quelli indicati nell’art. 84 co.4 Codice della Strada ed immatricolati per l’uso specifico (uso di terzi da locare senza conducente).
Il noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica può essere attivato esclusivamente se lo prevede apposita delibera di Giunta Comunale (art.1 co.75 ter L.n.160/2019).
Se si locano autoveicoli, come definiti dall’art. 54 Codice della Strada, occorre disporre delle credenziali rilasciate dalla Questura per darne comunicazione sul portale della Polizia di Stato CaRGOS e non incorrere in sanzioni penali. Sono esclusi da tale obbligo contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing.
Lo svolgimento dell’attività è subordinato alla presentazione di SCIA (segnalazione certificata di attività) ai sensi dell’art. 19 l.n.241/90.
Per la stessa attività potrà rendersi necessario presentare più SCIA perché essa va presentata “al comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta” la SCIA (art. 1 D.P.R.481/2001).
Per l'apertura/subingresso/ variazioni dell’attività di noleggio senza conducente occorre, pertanto, trasmettere in un unico invio:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività / Subingresso / Variazione utilizzando la modulistica STAR di riferimento: codice attività 77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri; 77.12 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti; 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri; 77.21.01 - Noleggio di biciclette avendo cura di allegare la modulistica comunale, debitamente compilata e sottoscritta, corredata dalla documentazione richiesta.
La modulistica comunale è scaricabile da STAR selezionando l’endoprocedimento locale Noleggio senza Conducente - avvio, variazione e subingresso. - Eventuali altre SCIA (es: SCIA per apposizione dell’insegna di esercizio)
- Nel caso di locazione di autoveicoli (art.54 Codice della Strada) - con esclusione del noleggio di autoveicoli per la mobilità condivisa e in particolare il car sharing - occorre abilitarsi all’utilizzo del portale della Polizia di Stato CaRGOS per comunicare i dati e non incorrere in sanzioni penali. Per maggiori informazioni sulla tempistica e sui dati da comunicare consultare il sito nella sezione Link esterni.
Per la cessazione:
- occorre trasmettere al SUAP la comunicazione di cessazione utilizzando la modulistica STAR di riferimento: codice attività 77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri; 77.12 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti; 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri; 77.21.01 - Noleggio di biciclette.
Cosa si ottiene
Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare.
Tempi e scadenze
La SCIA viene trasmessa, entro cinque giorni, al Prefetto che, entro sessanta giorni dal ricevimento può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Fermo restando il potere del Prefetto sopra ricordato, la SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi.
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Quanto costa
I costi sono indicati nella scheda collegata Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Per i veicoli destinati a locazione senza conducente, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività sulla base della SCIA presentata (art. 84 co.5 Codice della Strada).
Si rimanda al Codice della Strada e al relativo regolamento per conoscere tutti i presupposti necessari per poter locare il veicolo ed anche gli adempimenti da svolgere per una corretta immatricolazione e circolazione (ad esempio in caso di leasing od usufrutto).
L’art.84 del Codice della Strada detta specifiche disposizioni per i singoli casi (es: noleggio di autobus per il trasporto di persone, noleggio di veicoli adibiti al trasporto merci). Si invita, inoltre, a consultare il sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportato nella sezione LInk esterni.
L’attività è soggetta alle regole che disciplinano le autorizzazioni di polizia; le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge (art.8 TULPS).
Si individuano per veicoli quelli definiti dall’art.46 del Codice della strada e classificati dall’art. 47 dello stesso Codice; per autoveicoli si intendono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli e classificati dall’ art.54 del Codice.
L’attività di noleggio senza conducente può essere svolta come attività accessoria (es: officine o carrozzerie che forniscono auto di cortesia), ed è sottoposta a SCIA e agli adempimenti sopra descritti, purché sia previsto un corrispettivo e non si tratti di comodato d’uso gratuito. Ciò in quanto il noleggio senza conducente è una locazione con cui il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso (art.84 Codice della Strada).
Occorre il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, impatto acustico e di destinazione d'uso dei locali dove si svolge l’attività (destinazione d'uso direzionale e di servizio art. 99 l.r. 65/2014 e art.102 co.13 del POC attualmente vigente DCC n.44 del 28/05/2024), anche per quanto attiene alla rimessa/area per il rimessaggio dei veicoli che se collocata su area pubblica, dovrà avere la concessione di suolo pubblico.
Se ricorrono i presupposti di legge sarà necessario presentare la SCIA antincendio, se del caso previo rilascio del parere dei Vigili del Fuoco di conformità sul progetto, o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi (es: dichiarazione per voltura antincendio) che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Per tutto ciò che attiene all’insegna di esercizio si invita a consultare l’apposita scheda servizio.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- R.D. 18/06/1931 n.773 - (T.U.L.P.S.) Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in particolare art.11
- Legge 241/90 art.19
- D.Lgs. 30/04/1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada in particolare art.84
- D.P.R. 495/1995 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (in particolare art.247 bis)
- Legge n.447/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n.481 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente
- D.P.R.151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- Art. 99 L.R.65/2014 (norme per il governo del territorio) e art.102 del POC attualmente vigente (DCC n.44 del 28/05/2024)
- Art.17 Decreto Legge n.113/2018 convertito con modificazioni in Legge n.132/2018
- Art.1 co.75 ter Legge 27 dicembre 2019, n.160
- D.M. 29 ottobre 2021 Modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli e relative modalità di conservazione.
Reclami ricorsi opposizioni
Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
