Pubblico Spettacolo e trattenimento
Dettagli
Sono intrattenimenti quel tipo di attività con la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park, concerti etc..
Sono spettacoli quel tipo di attività con la partecipazione passiva del pubblico, come esibizioni di danza, teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
A chi è rivolto
È rivolto a tutti i soggetti che, in base alla normativa vigente, sono legittimati ad organizzare manifestazioni di pubblico spettacolo.
Descrizione
Le attività di intrattenimento e spettacolo possono essere svolte:
- in forma stabile, in luoghi normalmente chiusi, con la destinazione già prefissata, come i locali di intrattenimento e svago, ad es, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono, oltre al pubblico spettacolo in sé, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti
- in forma temporanea, in luoghi sporadicamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (ad esempio, una piazza cittadina temporaneamente destinata ad un grande concerto).
I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.
Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all'interno di edifici sia di aree all'aperto o al chiuso ove si svolga un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi per spettacolo o divertimento dove si presentano al pubblico, in luogo all'aperto, spettacoli o manifestazioni sportive. Approfondimento su Locali di Pubblico Spettacolo presente nella sezione “Allegati".
I locali di pubblico spettacolo richiedono la verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS.
La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseverazione da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto stabilito dal D. P. R. 311/2001.
Come fare
Per attività di Pubblico Spettacolo a carattere definitivo, il titolare dell’attività deve presentare domanda di autorizzazione, unitamente alla necessaria documentazione elencata nella sezione “Cosa serve”, esclusivamente attraverso il Portale telematico regionale STAR utilizzando i seguenti codici attività:
- 90.04.0 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 90.04.02R - Concerti
- 93.29.1 - Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili.
Per attività di pubblico spettacolo temporanee, l’organizzatore dell’attività deve presentare istanza esclusivamente attraverso il Portale telematico regionale STAR utilizzando il seguente codice attività:
- 90.04.04R – Attività di Pubblico Spettacolo Temporaneo
sia per richiesta di Autorizzazione ai sensi art. 68 e 69 T.U.L.P.S (completa della documentazione indicata nella sezione “Cosa serve” e “Documenti”), sia nei casi per i quali è prevista la procedura di semplificazione amministrativa SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che di seguito si dettagliano:
- per spettacolo dal vivo, comprendente attività culturali quali teatro, musica, danza, musical con partecipazione passiva del pubblico con massimo di 2000 partecipanti e che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, o più giorni se trattasi di rassegne che utilizzano il medesimo allestimento di strutture e tipologia (ai sensi della Legge n. 16 del 21/02/2025 di conversione del D.L. 201/2024), è necessario presentare la SCIA;
- per eventi Pubblici Spettacoli non rientranti nella tipologia indicata della L. n. 16 del 21/02/2025, cioè con finalità NON prevalentemente culturale e che prevedono la partecipazione ATTIVA del pubblico:
- fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore del 24 del giorno di inizio (ai sensi dell’art. 19 della L. n.241 del 07/08/1990 - Ar/.68 e 69 T.U.L.P.S.
- R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è necessario presentare SCIA.
Cosa serve
Se SCIA di Pubblico Spettacolo, oltre alla procedura attraverso STAR attraverso codici come sopra indicati, occorre allegare:
- Modulo Scia Pubblico Spettacolo unica
- Relazione di Safety e Security
- Relazione tecnica di Asseverazione da parte di tecnico abilitato
- Planimetria generale in scala opportuna, ove sono evidenziate le aree luoghi della manifestazione/spettacolo, condizioni di accessibilità ali luoghi, vie di esodo, ubicazione presidi antincendio, ecc.
- Piano di emergenza Antincendio e Primo Soccorso
- Copia ricevuta di trasmissione al 118
ed eventualmente attivare, se necessario i seguenti endo-procedimenti:
- AD COM 22 - Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico
- AD COM 03 - Autorizzazione in deroga
Al termine del montaggio delle strutture e degli impianti deve essere inviato al SUAP:
- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici redatta dall’impresa installatrice abilitata, che include schema dell’impianto elettrico, relazione tecnica e dati del responsabile tecnico
- Collaudo delle strutture temporanee redatto da un tecnico abilitato che comprenda relazione calcolo statica, verifica stabilità e materiali utilizzati
- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture temporanee, redatta dalla ditta installatrice, che comprende descrizione della struttura, dati del responsabile del montaggio e data e luogo del montaggio.
Senza tale documentazione l’attività non potrà essere avviata.
Se Autorizzazione di Pubblico Spettacolo (sia permanente che temporanea) ai sensi del TULPS art 68 e 69 occorre Richiesta Autorizzazione Pubblico Spettacolo permanente oppure Richiesta Autorizzazione Pubblico Spettacolo temporaneo con tutti gli allagati all’interno indicati, tra cui:
- Relazione di Safety e Security
- Relazione tecnica di Asseverazione da parte di tecnico abilitata (ove necessaria e indicata nella Richiesta Autorizzazione Pubblico Spettacolo)
- Planimetria generale in scala opportuna, ove sono evidenziate le aree luoghi della manifestazione/spettacolo, condizioni di accessibilità ali luoghi, vie di esodo, ubicazione presidi antincendio, ecc.
- Piano di emergenza Antincendio e Primo Soccorso
ed eventualmente attivare, ove necessario, l’endo-procedimento:
- AD COM 22 - Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico
- AD COM 03 - Autorizzazione in deroga (Vedere Scheda collegata Autorizzazione in deroga al rumore)
Cosa si ottiene
Con la presentazione della SCIA per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si ottiene la possibilità di svolgere una manifestazione ai sensi degli art. 68/80 TULPS.
Con la domanda di Autorizzazione di Pubblico Spettacolo si ottiene il rilascio dell’atto di Autorizzazione.
Tempi e scadenze
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa. La Relazione di Safety & Security ad essa collegata deve essere inviata al Comune con congruo anticipo ai fini delle opportune valutazioni.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
La domanda di autorizzazione di Pubblico Spettacolo ai sensi del TULPS deve essere presentata al SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Quanto costa
- Diritti SUAP come indicato nella scheda collegata Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP
- Canone Unico Patrimoniale ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- Marca da bollo del valore di 16,00 € n. 2, una da apporre sulla domanda di Autorizzazione e una necessaria per l’emissione del’’atto autorizzatorio
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
- TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80
- Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940
- D. Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali"
- D.P.R. 311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS"
- L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- D. P. R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi"
- Legge regionale, n. 59 del 20 ottobre 2009 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43”
- Legge Regionale n. 34 del 31/07/2024 “Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali. Modifiche alla L.R. 59/2009”
- Circolare Ministero dell’Interno n. 114 del 1 Dicembre 2009 “D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Chiarimenti e indirizzi applicativi”
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
